domenica, 13 Ottobre, 2024



Statuto #AGROCEPI

Approvato dalla Giunta Nazionale della Confederazione europea delle Piccole Imprese

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita tra persone fisiche con attinenza al settore agroalimentare, imprese agricole, in forma singola o associata, agroindustriali, della pesca e acquacoltura, e altri soggetti con finalità coerenti, in base alle normative vigenti, nel rispetto dello statuto CEPI, come determinato dalla giunta nazionale CEPI, una associazione denominata FEDERAZIONE NAZIONALE AGROALIMENTARE, abbreviabile in #AGROCEPI.

#AGROCEPI ha completa autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa ed amministrativa. La sede è fissata in ROMA, via del Tritone, 169.

Potrà svolgere, in via accessoria, e con modalità e finalità rigorosamente coerenti con i propri compiti istituzionali, attività economica.

In ogni caso, l’attività economica eventualmente svolta, non potrà avere finalità lucrativa e non potrà comportare partecipazioni in società tali da determinare posizioni di controllo, diretto o indiretto.

Art. 2

#AGROCEPI promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli associati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese; potrà svolgere attività economica nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 1.

Art. 3

#AGROCEPI provvede:

1) a svolgere attività di supporto e coordinamento strategico a favore delle imprese associate al fine di potenziarne i risultati economici e sociali;

2) a favorire la integrazione tra le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici, operando per sviluppare ulteriormente i rapporti con la cooperazione di consumo e con il dettaglio associato oltre che con gli altri settori della CEPI;

3) a partecipare alla elaborazione della programmazione nel settore ittico ed agroalimentare, sia a livello nazionale che comunitario;

4) a intervenire, in rappresentanza degli associati, nella stipulazione di patti, contratti, accordi di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro nonché a intervenire nella stipulazione di intese di filiera, contratti o accordi interprofessionali e altre tipologie di accordi riguardanti il prodotto delle cooperative socie, previsti dalla legislazione vigente;

5) a promuovere negli organismi associati lo sviluppo di sistemi di qualità totale, favorendo nelle imprese l’applicazione di processi di qualità che investano altresì i soci;

9) a promuovere forme di acquacoltura e agricoltura eco-compatibili e biologiche tra i suoi associati, e favorire la cooperazione agroforestale al fine di un migliore e pieno utilizzo delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente;

TITOLO II

Ammissione, recesso, esclusione degli associati

Art. 4

Fanno parte di diritto di #AGROCEPI, le rappresentanze territoriali, regionali e provinciali; con apposito regolamento proposto dalla giunta esecutiva di #AGROCEPI e approvato dall’assemblea dei soci della federazione, si determineranno tutte le altre modalità, compresi l’adesione ad #AGROCEPI e gli obblighi per le attività di #AGROCEPI.

Art. 5

L’appartenenza all’Associazione comporta per ogni associato l’osservanza dei principi programmatici della Associazione e delle disposizioni del presente Statuto nonché i seguenti obblighi:

  1. applicare ed osservare le delibere e gli orientamenti elaborati dagli organi di #AGROCEPI;
  2. versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
  3. non aderire a enti ed associazioni nazionali e locali aventi finalità in contrasto con quelli di #AGROCEPI;
  4. fornire tempestivamente i bilanci annuali e, a richiesta, alle istanze preposte, le pubblicazioni, i dati statistici e le notizie concernenti la vita e l’attività sociale;
  5. osservare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli eventuali accordi integrativi stipulati dall’Associazione con le competenti organizzazioni nazionali dei lavoratori delle categorie.

Gli associati hanno diritto di richiedere all’Associazione la rappresentanza e tutela politico-sindacale e l’assistenza e consulenza sulle attività e servizi indicati all’art. 3 del presente Statuto, nonché di beneficiare di altri servizi che venissero decisi dagli organi competenti.

Art. 6

Si cessa di far parte dell’Associazione per recesso o per esclusione. Il recesso è consentito a seguito di delibera legalmente presa dall’associato.

L’associato che recede ha l’obbligo di versare i contributi fino al termine dell’esercizio nel corso del quale è stata data comunicazione di recesso.

L’esclusione viene deliberata dagli Organi competenti della CEPI, su proposta motivata di #AGROCEPI, per l’inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi e in caso di mancato versamento dei contributi associativi.

L’esclusione ha effetto dalla data della delibera di cui sopra. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Le quote, se dovute, non sono trasferibili.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Art. 7

Sono organi di #AGROCEPI:

1) L’Assemblea Generale dei Soci;

2) L’ufficio di Presidenza;

3) La Giunta Esecutiva;

4) Consiglio Nazionale;

5) Il Presidente;

6) Il Collegio dei Garanti;

7) Il Direttore Generale.

Art. 8

L’assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci tutti, dai presidenti o delegati delle federazioni regionali, provinciali e territoriali.

Le votazioni avverranno con il sistema e con modalità che l’Assemblea stabilirà di volta in volta con apposito regolamento congressuale come da art.4

All’Assemblea partecipano anche, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Garanti.

Art. 9

(ordinamento della assemblea)

L’ Assemblea Generale dei Soci:

–  si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni aderenti;

– è convocata dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, mediante lettera raccomandata spedita almeno novanta giorni prima della data di adunanza e contenente data ora e luogo della riunione ed ordine del giorno dei lavori;

– è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà più uno delle Associazioni aderenti in prima convocazione, e qualsiasi numero in seconda convocazione;

– è presieduta da una presidenza eletta dall’Assemblea stessa;

– delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 10 

Sono di competenza dell’Assemblea Generale dei Soci:

  1. l’esame e l’approvazione dell’attività svolta dagli Organi Direttivi della Confederazione;
  2. l’esame di problemi di carattere generale interessanti l’imprenditoria rappresentata e l’organizzazione della Confederazione;
  3. la elezione della Giunta Esecutiva, del Presidente di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vicario e del Tesoriere, dei Collegi dei revisori dei Conti e dei Garanti;
  4. Alla elezione di ciascun Delegato Regionale parteciperanno i Presidenti delle Associazioni territoriali appartenenti alla Regione per la quale occorre eleggere il Delegato Regionale; essi avranno diritto al numero di voti indicato nel precedente articolo 8;
  5. Le eventuali modifiche all’Atto Costitutivo ed allo Statuto, che dovranno essere approvate con almeno i due terzi dei voti dei presenti e l’eventuale scioglimento della Confederazione, che dovrà essere approvato da almeno i due terzi delle Associazioni aderenti.

Art. 11

L’Ufficio di Presidenza è nominato dal Consiglio Nazionale nel proprio ambito e dura in carica tre anni.

La stessa è composta dal Presidente e da almeno due Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Art. 12

L’ufficio di Presidenza

L’ufficio di Presidenza è l’organo di governo dell’Associazione, pertanto:

1)   dirige l’Associazione conformemente alle indicazioni dell’Assemblea Generale dei Soci;

2)   cura l’attuazione delle decisioni della Giunta Nazionale;

3)   delibera sull’adesione dell’Associazione ad organismi o istituzioni che abbiano per fine lo sviluppo della cooperazione o dell’Associazionismo e ne dà comunicazione alla prima Giunta Nazionale;

4)   elabora le strategie, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale;

5)   promuove e convoca convegni e nomina altresì commissioni di studio e di lavoro;

6)   delibera sulle nomine inerenti l’aspetto organizzativo dell’Associazione;

7) su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale, di cui al successivo art. 22.

Ai membri della Presidenza possono essere attribuite specifiche deleghe operative, nonché di rappresentanza istituzionale anche per una durata prestabilita, dalla Giunta Nazionale.

 Art. 13

La Presidenza è convocata di norma dal Presidente dell’Associazione. E’ convocata altresì quando lo richieda almeno un terzo dei propri membri.

Le Riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

La Presidenza delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 14

(composizione della giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta dai membri dell’ufficio di presidenza, dal direttore generale, dai rappresentanti dei dipartimenti, quali membri di diritto e da un numero di almeno altre 4 figure elette dal Consiglio Nazionale e dura in carica tre anni.

Art. 15

(convocazione della giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva:

–          è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo e-mail inviata almeno sette giorni prima della data di adunanza e contenente ora, luogo e data della riunione ed ordine del giorno dei lavori; in caso di urgenza, può essere convocata con tre giorni di preavviso;

–          si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri;

–          è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario o, in assenza anche di questo, dall’altro Vice Presidente.

I membri della Giunta dispongono di un voto ciascuno; in caso di parità, il voto del Presidente, o del suo sostituto, è determinante.

Art. 16

(competenze della giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva:

–          determina la quota sull’importo del tesseramento e dei contributi associativi e contrattuali e la quota dovuta alla Confederazione dalle Associazioni;

–          coadiuva le Associazioni aderenti nello svolgimento delle loro attività, al fine di dare un armonico indirizzo all’azione della Confederazione;

–          prende iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell’agricoltura, del settore agroalimentare, della pesca e del settore ittico e per la tutela delle categorie;

–          provvede all’impostazione di determinati servizi ed alla realizzazione delle iniziative ritenute utili per la piccola impresa;

–          designa e nomina i rappresentanti della Federazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi similari, quando tali designazioni e nomine non siano di competenza delle Associazioni aderenti, di concerto con la CEPI;

–          accoglie e vaglia le domande di adesione da parte delle Associazioni territoriali o di categoria;

–          nomina Commissioni per lo studio dei problemi delle categorie;

–          delibera in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto non ecceda l’amministrazione ordinaria;

–          Su proposta del Presidente assume e licenzia il personale, deliberando sugli stipendi e sulle varie corresponsioni da assegnare a questo, pianificandone le carriere;

–          compila un regolamento per gli uffici.

Le riunioni della Giunta, come quelle della Assemblea Generale e del Consiglio, si svolgono normalmente nella sede legale della Federazione e, per ragioni contingenti, possono svolgersi legalmente anche in altre località.

Art. 17

(Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è composto dai membri dell’ufficio di presidenza, della giunta esecutiva e dai presidenti o coordinatori delle federazioni regionali e provinciali e dura in carica tre anni.

Art. 18

(convocazione del consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale:

–          è convocato dal Presidente della Federazione, sentita la Giunta Esecutiva, a mezzo e-mail spedita almeno quindici giorni prima della data di adunata e contenente luogo, ora e data della riunione ed ordine del giorno dei lavori; in caso di urgenza, può essere convocato con cinque giorni di preavviso;

–          si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri;

–          è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

–          I membri del Consiglio Nazionale dispongono di un voto ciascuno; in caso di parità, il voto del Presidente o del suo sostituto, è determinante.

Art. 19

(competenze del consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale:

–      attua le deliberazioni dell’Assemblea Generale;

  • precisa le direttive di lavoro concernenti l’organizzazione centrale;
  • delibera in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto ecceda l’amministrazione ordinaria;
  • esamina ed approva i rendiconti finanziari, nonché i bilanci preventivi e consuntivi;

–      elegge i membri dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta Esecutiva.

Art. 20

Il Presidente

Il Presidente:

1) rappresenta #AGROCEPI nei diversi livelli istituzionali;

2) rappresenta #AGROCEPI nei confronti dei terzi mediante la sottoscrizione degli atti d’ufficio;

3) convoca e presiede le Riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale e della Presidenza fissandone l’ordine del giorno;

4) vigila sul funzionamento degli organi direttivi;

5) assegna le procure ai dirigenti e ai funzionari di #AGROCEPI, corrispondenti alle deleghe affidate dagli organi preposti.

In caso di assenza o impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario.

Art. 21

Il Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti e’ composto da 3 componenti effettivi e due supplenti. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei Soci e sono rieleggibili. In caso di morte, rinuncia o decadenza subentrano i supplenti in ordine decrescente di età.

Il Collegio, ed il suo presidente, vengono elettidalla Assemblea Generale dei Soci.

Spetta allo stesso verificare il corretto e tempestivo versamento, da parte degli associati, dei contributi associativi.

Spetta altresì al Collegio dei Garanti verificare la correttezza della gestione di #AGROCEPI sulla quale il Collegio stesso riferisce al Consiglio Nazionale. Esso inoltre decide senza formalità procedurali sulle controversie che possano sorgere tra gli organismi aderenti all’Associazione e fra l’Associazione e tali organismi.

I membri del Collegio non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese e i compensi da liquidarsi a norma di legge per l’attività da essi svolta nella soluzione delle singole controversie ad essi demandate.

Il Collegio dei Garanti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti dovrà essere redatto apposito verbale.

TITOLO IV

Funzionamento dell’Associazione

Art. 22                                                                                                                

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dalla Presidenza su proposta del Presidente.  Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l’erogazione dei servizi agli associati, l’attività di gestione amministrativa e contabile di #AGROCEPI nonché la gestione del personale della stessa.

La Presidenza, con specifica delibera, provvede ad individuare le ulteriori funzioni da attribuire al Direttore Generale. Esso dura in carica fino a revoca.

Art. 23

I dipartimenti

Per il raggiungimento delle proprie finalità e per garantire maggiore efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Associazione può istituire al proprio interno dipartimenti.

I dipartimenti rappresentano articolazioni organizzative interne dell’associazione, senza che ciò comporti qualsiasi forma di autonomia gestionale.

TITOLO V

Fondo comune e contributi associativi

 Art. 24

Il fondo comune è costituito:

–     dai contributi versati dagli associati in tutte le forme previste dall’ordinamento;

–     dai contributi pubblici e di ogni altra natura;

–   da sovvenzioni e da ogni altro provento derivante da attività non in contrasto con norme di legge e con le finalità dell’Associazione stessa.

Art. 25

L’esercizio finanziario dell’Associazione Nazionale coincide con l’anno solare.

I rendiconti economici preventivi e i rendiconti economici e finanziari consuntivi devono essere approvati dalla direzione Nazionale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il rendiconto economico e finanziario annuale dovrà essere redatto secondo schemi idonei a riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’Associazione ed in modo da costituire uno strumento di trasparenza e controllo dell’intera gestione economica e finanziaria.

#AGROCEPI, ha autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 26

È fatto obbligo a tutti gli associati di versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini stabiliti dagli organi competenti, in osservanza dei regolamenti contributivi adottati dalla CEPI e da #AGROCEPI.

I contributi associativi annuali sono pagabili per intero o in rate secondo uno scadenzario stabilito annualmente dalla giunta esecutiva di #AGROCEPI.

Ogni scadenza non rispettata relativamente al versamento dei contributi comporta per gli associati inadempienti la messa in mora accompagnata dalle seguenti misure:

– In caso di ritardo nei versamenti di mesi 3, allo scadere dei termini l’Associazione, con delibera della Presidenza, sospende ogni informazione di tipo telefonico, postale o informatico alle istanze sia sindacali che imprenditoriali inadempienti; la sospensione decade con la regolarizzazione della contribuzione;

–          in caso di prolungamento del ritardo nei versamenti fino a mesi 5, allo scadere dei termini l’Associazione, con delibera della Presidenza, sentito il Collegio dei Garanti, adotta il provvedimento di sospensione temporanea dal diritto di partecipazione all’attività degli organi. Tale provvedimento riguarda i membri della Direzione Nazionale e/o della Presidenza espressione delle istanze sia sindacali che imprenditoriali inadempienti. La sospensione decade con la regolarizzazione della contribuzione.

Art. 27

(costituzione delle Federazioni Regionali interregionali o distrettuali di settore)

La giunta della Federazione, anche d’intesa e in concerto con le CEPI REGIONALI possono essere costituite le Federazioni regionali, interregionali o distrettuali di settore che rappresentano l’autonoma articolazione organizzativa territoriale di #AGROCEPI e hanno la piena responsabilità della elaborazione e della attuazione della politica cooperativa del settore nel rispettivo territorio di competenza.

I compiti delle Federazioni Regionali, interregionali o distrettuali di settore vengono svolti secondo gli indirizzi espressi dalle rispettive Assemblee nell’ambito della politica e delle decisioni degli organi di #AGROCEPI.

Le Federazioni regionali, interregionali o distrettuali di settore hanno completa autonomia organizzativa patrimoniale e giuridica.

Le disposizioni contenute negli Statuti delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto e dello Statuto della CEPI.

Negli ambiti territoriali ove non siano operanti le Federazioni regionali, interregionali o distrettuali di settore gli organismi del settore faranno riferimento alla #AGROCEPI.

TITOLO VI

Fusione, scioglimento, liquidazione e disposizioni generali

Art. 28

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Per quanto non previsto nello Statuto si fa riferimento allo Statuto della CEPI, nonché al codice etico e ai regolamenti dalla medesima approvati.