venerdì, 29 Marzo, 2024
HomeExportPILLOLE UK: COME ESPORTARE VINO DAL 2022

PILLOLE UK: COME ESPORTARE VINO DAL 2022

Se già, in generale, esportare il Vino spesso è complicato in termini di autorizzazioni, accise, vincoli, etichettatura, certificazioni , embarghi e tutto ciò che si ritiene a livello comunitario ed Extra UE indispensabile per poter vendere “qualche” bottiglia di vino in giro per il mondo, con la BREXIT di certo si è aumentato l’apporto burocratico e necessità organizzative che ogni Operatore del settore Alimentare interessato (esportatore, corriere ed importatore) devono sopportare.

Di seguito alcuni (ma non esaustivi) appunti

OBBIETTIVI FONDAMENTALI

I riferimenti sotto riportati spiegano in sintesi processi e procedure di frontiera necessari per l’importazione di vino in Gran Bretagna (GB) dall’UE (Italia). Le fasi e i passaggi chiave si applicano all’importazione di vino in GB dagli Stati membri dell’UE

1° GENNAIO 2022

Saranno richieste le dichiarazioni d’importazione complete o l’uso di procedure semplificate (Simplified Customs Declarations Processes – “SCDP”, precedentemente note come “CFSP”) se autorizzate, e il pagamento delle imposte pertinenti o eventuali dazi all’importazione.

1° LUGLIO 2022

Dichiarazione sommaria di entrata (ENS – Entry Summary Declaration) Requisiti delle dichiarazioni di sicurezza richiesti per le importazioni in Gran Bretagna (GB).

ESEMPIO PRATICO 1

  • ESPORTATORE ESPERTO: è l’esportatore con sede in Italia e vende vino in Gran Bretagna. E’ un depositario autorizzato per le accise che gestisce un magazzino per le accise, esporta in GB da un certo numero di anni ed è consapevole dei cambiamenti documentali a seguito della Breix

  • IMPORTARE UK: depositario per accise

  • CORRIERE: Ha sede in Italia ed è la prima volta che esporta in UK

In questo esempio, le merci circolano in regime di Convenzione sul regime comune di transito. Il Transito comune, talvolta noto semplicemente come “Transito”, è un regime doganale che facilita il movimento delle merci verso, da, attraverso o tra le zone doganali che sono membri della Convenzione sul regime comune di transito (CTC). Questo include i movimenti verso, da, attraverso o tra tutti gli stati membri dell’UE. Il Regno Unito è membro della Convenzione sul regime comune di transito. Quando si trasportano merci in transito, è possibile ritardare la compilazione delle dichiarazioni d’importazione sulle merci fino alla fine del loro movimento di transito e ritardare il pagamento dei dazi doganali e altre spese sulle merci fino all’arrivo a destinazione. Questo perché le dichiarazioni doganali e i dazi sono sospesi mentre le merci sono in transito e quindi non sono richiesti a ogni passaggio di frontiera. Le dichiarazioni di esportazione, tuttavia, devono essere completate prima che le merci siano messe in transito. In questo esempio

  • L’esportatore sarà responsabile dell’esecuzione delle procedure di esportazione

  • L’importatore sarà responsabile dell’esecuzione delle procedure di importazione

  • La società di trasporti si occupa del trasporto delle merci, sarà quindi responsabile delle dichiarazioni di sicurezza. Le merci si muovono in transito, quindi i tre O.S.A. dovranno seguire i requisiti stabiliti dalla Convenzione sul regime comune di transito

COSA DEVE FARE L’ESPORTATORE (VENDITORE DI VINO)

Per spostare le merci in CTC il venditore deve fare una dichiarazione sull’ NCTS (nuovo sistema di transito computerizzato) dove tenga conto di:

  • una descrizione dettagliata delle merci in movimento e gli uffici doganali che le merci attraverseranno durante il loro viaggio. Questi uffici devono includere il pertinente:

  • Ufficio di partenza: l’ufficio doganale da cui inizierà la movimentazione, deve trovarsi nel territorio doganale da cui sono esportate le merci

  • Ufficio di destinazione: l’ufficio doganale dove terminerà la movimentazione, deve trovarsi nel territorio doganale in cui sono esportate le merci

  • Ufficio di passaggio: l’ufficio doganale dove le merci entreranno in una nuova area doganale

Infatti ricordiamoci che dall’ Italia, arriviamo alla dogana Francia/UK per poi arrivare al luogo di destinazione in UK dell’importatore. Il codice dell’ufficio di partenza o dello spedizioniere deve essere riportato nella dichiarazione. Ad ogni nuovo luogo Doganale và effettuato una verifica documentale.

  • L’esportatore avrà bisogno di un numero di accisa. Questo è un numero d’identificazione necessario per assicurarsi di essere un commerciante registrato, un depositario autorizzato o di avere un deposito fiscale all’interno della comunità delle accise (si veda l’agenzia doganale)

  • Prima della spedizione l’esportatore e l’importatore devono definire il codice Icoterms di riferimento della spedizione.

  • L’ Esportatore richiede un codice EORI (Economic Operators Registration and Identification – Registrazione e identificazione dell’operatore economico) dell’UE. È necessario un codice EORI UE quando si interagisce con i sistemi UE ed è necessario un EORI GB per completare i processi doganali britannici. (a volte l’esportatore richiede ad un Agente doganale o spedizioniere di espletare questo servizio al posto loro per le procedure doganali).

  • L’esportatore deve essere registrato al System for Exchange of Excise Data (SEED – Sistema di scambio di dati sulle accise). Si tratta di un registro di operatori economici, utilizzato per verificare se il proprio numero di accisa è valido e quali categorie di merci l’operatore è autorizzato a commerciare.

  • Deve fornire una garanzia di transito. Questa garanzia deve essere autorizzata dall’autorità doganale e collegata al suo numero EORI. La garanzia deve essere abbastanza grande da coprire l’IVA d’importazione, il dazio doganale e altre spese (per esempio, le accise) che sono sospese durante il transito della merce

  • ha lo status di “Authorised Economic Operator Customs Simplification “(AEOC – Operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali). Questo gli permette di usufruire di diverse agevolazioni e semplificazioni a livello doganale.

  • Deve presentare dichiarazione di esportazione alla piattaforma doganale italiana, AIDA. Questo può essere accompagnato da un Documento di Accompagnamento Esportazione (EAD), che include il Numero di riferimento del movimento (MRN). Riceve il numero di riferimento di movimento (MRN) sull’EAD. Sulla dichiarazione di esportazione, l’Italia sarà indicata come Paese di esportazione e la Francia sarà il Paese di uscita dall’Unione Europea.L’esportatore indica il Porto di uscita. È importante che presenti la sua dichiarazione EAD in Italia (cioè il Paese in cui ha sede) piuttosto che in Francia (il Paese di uscita), perché altrimenti la sua attività dovrebbe disporre di una partita IVA registrata in Francia.

  • Deve utilizzare il Nuovo Sistema di Transito Computerizzato (NCTS) per effettuare la sua dichiarazione di transito, facendo riferimento all’EAD che ha depositato nell’ultima diapositiva. Essendo uno speditore autorizzato, può avviare il movimento di transito nel suo magazzino e stampare il DAT cartaceo per accompagnare la merce. Poiché trasporta del vino, dovrà anche sigillare la spedizione.

  • Deve generare e presentare il Documento di Accompagnamento al Trasporto (DAT). Questo include il Numero di riferimento del movimento di transito (MRN)

  • Deve consegnare il DAT al corriere che porterà il prodotto in GB

COSA DEVE FARE L’IMPORTATORE

  • Dovrà richiedere un codice EORI GB (Economic Operators Registration and Identification) se non ne possiede già uno

  • Deve avere accesso alla versione britannica del sistema di scambio di dati sulle accise (UK EMCS). Si tratta di un sistema informatico britannico utilizzato per registrare i movimenti sospesi di merci soggette ad accisa che si verificano.

  • Deve anche controllare sul sito GOV.UK che il vino sia conforme alle regole sull’etichettatura e la commercializzazione del Regno Unito prima dell’esportazione dall’UE. Per il vino, sarà necessario indicare il nome e l’indirizzo di un importatore che ha sede nell’UE, in GB o NI, sull’etichetta del vino commercializzato in GB fino al 30 settembre 2022. Dal 1° ottobre 2022, il vino commercializzato in GB deve essere etichettato con il nome e l’indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato nel Regno Unito

  • Prima che le merci arrivino in GB, deve presentare la documentazione d’importazione nel Regno Unito( dichiarazione di importazione al CHIEF) utilizzando un’interfaccia di applicazione software (API) acquistata con tutta una serie di dati richieste nell’applicazione specifici per il prodotto e spedizione.

  • Chiudere il movimento di transito sull’NCTS e la garanzia di transito sarà svincolata dall’ufficio doganale di partenza in Italia. Claire paga il dazio doganale e l’IVA all’importazione usando il suo conto di differimento (per i dazi vedi : trade-tariff.service.gov.uk/sections)

  • All’arrivo della merce, aggiornare la voce nei suoi registri con i dettagli dell’importazione, compresa la data e l’ora di arrivo e tutti gli aggiornamenti dei sistemi informatici d’importazione soprariportati.

COSA DEVE FARE IL CORRIERE

  • Uno speditore autorizzato è una persona che è autorizzata ad avviare i suoi movimenti di transito dai suoi locali. Se non si è uno speditore autorizzato, è necessario recarsi in un Ufficio di partenza per iniziare il movimento di transito. Ogni stato UE ha la sua procedura di autorizzazione (in Italia vedi sito Agenzia doganale).

  • L’azienda di trasporti avrà bisogno di un codice EORI UE e GB per poter utilizzare i sistemi di frontiera e doganali nell’UE e in GB.

  • Deve presentare una dichiarazione Entry Summary (ENS) nel nuovo sistema informatico “S&S GB”. Questo sarà richiesto a partire dal 1° luglio 2022.

  • Dovrà anche registrarsi per utilizzare il sistema di sicurezza (S&S GB) per presentare le Dichiarazioni sommarie di entrata (ENS).

  • Ritirare la merce assicurandosi di avere tutta la documentazione pertinente. Prima della partenza, avrà bisogno di quanto segue:

  • L’originale cartaceo del Documento di Accompagnamento al Transito (DAT) che include un diverso MRN per il movimento di transito

  • dovrà viaggiare con il passaporto dal 1° ottobre 2021, poiché il Regno Unito non accetta più le carte d’identità nazionali dell’UE, SEE e Svizzera (a meno che si non abbia lo status di “settled o “pre-settled” nell’ambito dell’EU Settlement Scheme/Programma di residenza per i cittadini europei)

  • Utilizzare il Goods Vehicle Movement Service (GVMS) per scansionare la documentazione di importazione. Ciò includerà il Documento di accompagnamento al transito (DAT) e la dichiarazione sommaria di entrata (ENS). consegna il GMR al vettore (traghetto od operatore del tunnel) all’arrivo per verificare che sia valido e corretto. Il trasportatore non può salire a bordo se il GMR non è valido.

  • Consegnare il GMR al vettore (traghetto od operatore del tunnel) all’arrivo per verificare che sia valido e corretto. Il trasportatore non può salire a bordo se il GMR non è valido.

  • Quando s’ imbarca sulla navetta o sul traghetto, cioè il punto di non ritorno, si scarica la dichiarazione di esportazione. Quando il traghetto/navetta parte, l’Ufficio di uscita in Francia notificherà all’Ufficio di Esportazione in Italia che le merci hanno lasciato l’UE attraverso il Sistema di controllo delle esportazioni dell’UE (ECS).

  • Durante la traversata, il GVMS combina i dati e si collega all’NCTS, l’MRN di transito è inviato alla NCTS for Border Force per attivare l’Ufficio di passaggio presso l’Ufficio doganale di Dover/Eurotunnel

  • Arrivato in GB, consegnare il prodotto all’importatore

Autore: Salvatore Intiglietta

BIBLIOFRAFIA

RELATED ARTICLES

Articoli popolari